Art. 33.
(Quote di partecipazione).

      1. Il capitale sociale è diviso in quote che rappresentano la partecipazione di ciascun socio. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
      2. Salvo quanto disposto dal comma 4, i diritti sociali spettano ai soci in misura

 

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proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
      3. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
      4. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'accettazione degli incarichi, l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
      5. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, i diritti previsti dal comma 4 del presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
      6. Nel caso di pegno o sequestro delle partecipazioni il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o al custode solo se professionisti iscritti negli albi in cui è registrata la società; in caso contrario deve essere nominato un curatore speciale, scelto tra i professionisti iscritti agli albi in cui la società è registrata.
      7. Se le partecipazioni sottoposte a pegno o sequestro attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio e al medesimo sono attribuite le partecipazioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio dei diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo o procurino un nuovo socio che lo eserciti, il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente al valore non sottoscritto.
      8. Nel caso di aumento del capitale sociale il pegno o il sequestro si estendono alle quote di nuova emissione.
      9. Se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le partecipazioni nel modo stabilito dal presente articolo.
      10. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti
 

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nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o sequestro, sia al socio sia al creditore pignoratizio o al custode.